Versione integrata e modificata sino alla L. 24 novembre 2003, n. 326
Tutta la L. 27 marzo 1992, n. 257, contenuta in questa banca dati, è coordinata con le modifiche apportate da:
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree
interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla
individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per
il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per
una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per
amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile
con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con
proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate,
nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della
commissione di cui all'articolo 4. [1]
[1] Comma così sostituito dall'art. 16, L. 24 aprile 1998, n. 128 (in GU 7 maggio 1998, n. 104, S.O. n. 88) e modificato dall'art. 4, L. 9 dicembre 1998, n. 426 (in GU 14 dicembre 1998, n. 291)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro
ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente
legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria,
anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato.
[1] Articolo così sostituito dall'art 16, L. 24 aprile 1998, n. 128 (in GU 7 maggio 1998, n. 104, S.O. n. 88)
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della sanità può integrare con proprio decreto, su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei
prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia
prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di
sanità.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle
competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero
della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana
di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale
della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di
utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993).
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del
rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione
delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da
seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma
2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è
indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente
negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente
comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici
sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità
sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità come la friabilità e la densità.
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva,
è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia pari a 15 unità per
effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato. [1]
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri
per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite
di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei
criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione
e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le
domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c),
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui
il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato
sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione
in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS
si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la
trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori
che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per
il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5. [2]
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. [3]
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui
al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e
anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui
all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva
dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque
anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di
cui la presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo
stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno,
in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi
di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE
n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10
del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale
ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle
procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992 - 1994, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento
"Interventi in aree di crisi occupazionale.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 4, DL
1° ottobre 1996, n. 510 (in GU 2 ottobre 1996, n. 231), convertito in L.
28 novembre 1996, n. 608 (in GU 30 novembre 1996, n. 281)
[2] Comma così modificato dall'art. 1-bis, DL 5 giugno 1993,
n. 169 (in GU 5 giugno 1993, n. 130), convertito in L. 4
agosto 1993, n. 271 (in GU 4 agosto 1993, n. 181)
[3] Comma così modificato dall'art. 47, DL 30 settembre
2003, n. 269 (in GU 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. n. 157), convertito in L.
24 novembre 2003, n. 326 (in GU 25 novembre 2003, n. 274, S.O. n. 181)
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o
allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di
amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di
accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per
l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi
quale limite di impegno dal 1993)
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei
valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui
al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4,
si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione
delle attività delle imprese interessate.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
per la protezione dalla esposizione all'amianto
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi
contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento per la
protezione dalla esposizione all'amianto
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui
all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa
certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite
complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico
dello Stato. A tal fine autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.